In Italia e in Europa, i software non sono brevettabili qualora si limitino a gestire ed elaborare delle informazioni senza produrre alcun effetto tecnico (c.d. "software as such").
Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un metodo, o come mezzo tecnico che implementi un metodo. Più propriamente, infatti, è opportuno riferirsi alla brevettazione di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”).
Ai fini della brevettabilità, è fondamentale il riscontro di un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma, che vada oltre la normale interazione fra software e computer.
L’effetto tecnico ulteriore dell’azione del software può essere riscontrato sia all’esterno del PC ( ad es.: nei sistemi di controllo di processi o apparecchiature), che all’interno dello stesso (ad es.: nella gestione dei dati della memoria o nella gestione delle risorse hardware).
Ad ogni modo tutti i software, purché originali, sono protetti dal diritto d’autore allo stesso modo di un testo letterario. La protezione è relativa al programma espresso nel suo codice sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini) nonché alle interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore).
Il brevetto consente di tutelare le funzioni del software indipendentemente dal codice in cui è scritto, garantendo una protezione senza dubbio più stringente ed efficace rispetto al diritto d’autore.
Non è semplice valutare se un determinato software sia brevettabile o meno.
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